Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 35


Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il Ministro, quando ricorra l'urgenza potrà, a termini dell'art. 4 della legge, autorizzare la rimozione, avanti di provocare il parere della Giunta del Consiglio superiore.
Nel processo verbale relativo a siffatte rimozioni si farà menzione del diritto riservato all'ente di richiamarsi al Consiglio superiore.

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