Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 32


Sentito il parere della competente sovrintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla presente sezione nei seguenti casi:
a) quando la cosa per assoluto abbandono, o impossibilità da parte dell'ente a custodirla, o negligenza o altro motivo, corra pericolo di sottrazione, trafugamento o deperimento inevitabile;
b) quando pel deperimento della cosa e per l'impossibilità di provvedere a un restauro sovra luogo si renda necessario il temporaneo trasporto della cosa stessa.
La proposta del sovrintendente sarà sottoposta al parere della Giunta del Consiglio superiore la quale deciderà anche circa l'Istituto pubblico in cui la cosa dovrà essere custodita, e, possibilmente, sul tempo per cui la rimozione stessa potrà durare.
Salvo quanto è esplicitamente dichiarato nelle leggi e nei regolamenti sulla conversione del patrimonio ecclesiastico, circa la destinazione delle cose già appartenute ad enti ecclesiastici soppressi, nell'ordine della custodia saranno preferite le raccolte d'antichità e d'arte esistenti nel Comune medesimo in cui trovasi la cosa che è necessario rimuovere. In difetto, o qualora queste non presentassero garanzie sufficienti, saranno prescelti gli Istituti esistenti nella Provincia, e per ultimo gli altri fuori della Provincia nei quali si trovino cose appartenenti alla medesima epoca o alla medesima civiltà, ovvero ad epoche o a civiltà affini.

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