Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 28


Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifizi sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate.
Speciali norme e cautele, d'accordo fra i Ministeri dell'istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifizi, nonché per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere, sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico.

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