Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 22


Ai sovrintendenti e ai direttori di singoli musei e gallerie è, sotto la loro responsabilità concessa facoltà di acquistare con i fondi loro dati in anticipazione cose mobili fino alla concorrenza di mille lire. Per gli acquisti da mille a duemila lire sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.
Il Ministero deciderà circa la destinazione dell'oggetto acquistato come al comma precedente.

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