Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 185


Proventi diversi
Entro i primi cinque giorni di ogni mese a cura dei funzionari incaricati della riscossione presso gli uffici di esportazione e le biblioteche, i proventi delle tasse di esportazione e dei diritti riscossi per i piombi, dovranno essere versati alla locale sezione di tesoreria, in conto dello speciale capitolo del bilancio dell'entrata, di cui all'art. 182.
Detti proventi saranno contabilizzati separatamente e i funzionari di cui sopra ne renderanno conto nei modi stabiliti dal regolamento 11 giugno 1885, n. 3191, s. 3ª.
I funzionari suddetti saranno tenuti a versare congrua cauzione da fissarsi per ciascun ufficio di esportazione o biblioteca con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, giusta l'articolo 65 della legge di contabilità generale dello Stato. Essi saranno responsabili personalmente delle riscossioni loro affidate e, in analogia al disposto dell'art. 21 del regolamento 11 giugno 1885, n. 3191 (s. 3ª), riceveranno al principio di ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello immediatamente successivo alla data del presente regolamento, un premio corrispondente all'1 per cento sull'ammontare delle somme da ciascuno riscosse nell'esercizio finanziario antecedente.

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