Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 169


Importazione temporanea
Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'art. 11 della legge senza pagamento della tassa progressiva.
Il documento autentico, che, secondo l'art. citato, deve comprovare l'avvenuta importazione, sarà il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli uffici di esportazione o dalle biblioteche a mente degli artt. seguenti, né vi si potrà supplire con nessun altro documento o prova equivalente.

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