Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 166


Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incompleti o irregolari, o gli oggetti non verranno reimportati entro il termine fissato, l'esportatore perderà il diritto a ripetere la tassa.
La presentazione di oggetti diversi da quelli per cui fu concessa la licenza di esportazione temporanea sarà considerata e punita come contrabbando, a mente del primo comma dell'art. 126 della legge doganale.

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