Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 165


All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denuncie, lasciando la licenza all'esportatore.
I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorogati dal Ministero.
All'atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale di confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purché quest'ultimo sia stato preavvertito in tempo pel trasferimento dei documenti.
La dogana, compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all'uscita degli oggetti, suggellerà i colli coi propri piombi e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all'interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero della istruzione.
L'ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.
Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell'art. 133 del presente regolamento.

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