Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 158


Operazioni doganali
Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia relativa, la quale servirà di riscontro nella visita doganale.
Se lo speditore avesse smarriti tali documenti dovrà richiederne copia conforme all'ufficio da cui furono rilasciati.
Intanto le cose saranno trattenute in dogana, e i diritti di magazzinaggio saranno a carico dell'interessato.

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