Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 155


Della esportazione delle cose soggette a certificato di nulla osta
Lo speditore di cose soggette a semplice nulla osta, nel presentarle esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando:
a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore, quando questi sia persona diversa dal proprietario;
b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;
c) nome, cognome e domicilio del destinatario;
d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
e) natura e sommaria descrizione delle cose;
f) dichiarazione che trattasi esclusivamente di oggetti artistici contemporanei.
La denuncia sarà firmata dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.
Qualora nella denuncia manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni di cui al primo comma del presente art., o vi siano nelle tre copie alterazioni o cancellature di qualunque genere, la denuncia non verrà accettata.

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