Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 154


Prima che l'ufficio le consegni all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.
Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio consegnerà all'esportatore il secondo esemplare della denuncia.
Sarà applicata ad essa una marca da bollo da lire 1. Recherà ad ogni pagina scritta, il bollo dell'ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve rimanere riservato (e sarà perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.
Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gl'involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sarà riscosso un diritto di lire una (Comma così sostituito dal R.D. 5 febbraio 1928, n. 460. Il diritto di lire una è stato soppresso dall'art. 2, n. 8, R.D.L. 28 luglio 1929, n. 1363).

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