Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 152


Licenza di esportazione
Accertamento e liquidazione della tassa

Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare il diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione, si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.
L'accertamento della tassa seguirà sulla base del prezzo dichiarato dall'esportatore. Ove l'ufficio di esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procederà a stima dell'oggetto.
Qualora l'esportatore non creda di accettare i risultati della stima fatta dall'ufficio, questo provocherà il parere di una Commissione arbitrale, che verrà nominata come la Commissione dei periti agli artt. 148 e 149 del presente regolamento, e accerterà il valore della cosa.
Il giudizio degli arbitri sarà, a termini dell'art. 11 della legge, definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.
Accertato il valore della cosa nei modi di cui sopra, l'ufficio liquiderà la tassa, giusta la tabella contenuta nell'art. 41 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 152"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti