Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 148


Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone il veto di esportazione
Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ritenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamente per la diminuzione del prezzo o di richiedere all'esportatore se acconsenta di addivenire al giudizio peritale a mente del comma 2 dell'art. 9 della legge.
Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla stima, lo dichiarerà per iscritto, e indicherà uno o più periti di sua fiducia.
Il documento verrà spedito al Sovrintendente, il quale sceglierà anche da parte sua un numero di periti uguale a quello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di un delegato dell'ufficio di esportazione. L'esportatore ha diritto di assistervi.
Dei risultati sarà redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti.
Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei propri periti.

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