Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 145


Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica della cosa presentata.
Il Ministero provocherà il parere del Consiglio superiore, o, in casi di urgenza, della Giunta di esso. L'esportatore, a cui verrà dato avviso della controversia, potrà far pervenire le sue conclusioni.
Analogamente procederà il Ministero quando chi chiede la esportazione, contestando il giudizio dell'ufficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge.
Avuto il parere dal Consiglio superiore o della Giunta, il Ministero ne comunicherà le conclusioni così a colui che denunziò la cosa per la esportazione come all'ufficio.
Nel frattempo la cosa sarà custodita nei modi di cui all'art. 138.

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