Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 140


Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto, e dichiarerà di custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 9 della legge.
Quando il Ministero ritenga di prorogare il termine ne darà avviso all'esportatore.

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