Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 139


Esercizio del diritto di acquisto
Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistata al prezzo denunziato, a mente dell'art. 9 della L. 20 giugno 1909, n. 364.
Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca ritenga che si debba esercitare tale diritto, ne darà notizia al Ministero, indicando il prezzo, le ragioni che consiglierebbero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio dei funzionari componenti l'ufficio, dovrebbesi imporre il veto di esportazione.

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