Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 130


Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza dell'art. 46 della L. 27 giugno 1907, n. 386, a fine di ottenere il nulla osta per la esportazione, le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte, eseguito da artefici viventi ovvero morti da non oltre cinquanta anni, comprese le copie e le contraffazioni.
Le cose per cui si rilascia il nulla-osta sono esenti da tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto di esportazione. Pel resto si osserveranno le norme che verranno particolarmente dettate col presente regolamento.

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