Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 123


Disposizioni generali
Quando risulti che si eseguiscano scavi ovvero saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il sovrintendente invierà sopra lungo due funzionari che accertino il fatto. Potrà anche rivolgersi al Prefetto o al Questore, affinché dispongano che ufficiali autorizzati dal Codice di procedura penale ad introdursi in case, cortili, recinti, ecc., procedano direttamente all'accertamento del fatto e al sequestro degli oggetti scoperti e degli attrezzi che hanno servito all'esecuzione dello scavo, ovvero assistano nelle operazioni relative i funzionari inviati dal sovrintendente.
A termini degli artt. 59 e 61 del Codice di procedura penale (Ora, artt. 222 e 227 cod.proc.pen., 1930), i funzionari incaricati delle operazioni di cui sopra stenderanno e rinvieranno al procuratore del Re pel relativo giudizio penale, il verbale di tutte le operazioni di accesso e di sequestro. Sarà provveduto contemporaneamente alla più rigorosa sorveglianza, affinché ogni lavoro di scavo resti sospeso.

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