Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 109


Quando il Ministero riconosca insussistenti i fatti che ne determinarono il ritiro potrà far rivivere la licenza. In questo caso varranno, quanto al termine, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nessuna indennità è dovuta al concessionario, e le cose rinvenute verranno conteggiate al termine dello scavo insieme con le altre che successivamente si scoprissero.

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