Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 104


È preciso obbligo del concessionario dello scavo:
1° di condurre le ricerche in modo che lo scavo possa essere agevolmente sorvegliato dai funzionari governativi. Lo scavo dovrà essere condotto non al solo scopo di rinvenire oggetti antichi, ma anche per intenti scientifici;
2° di uniformarsi alle prescrizioni che i funzionari medesimi potranno dare, anche in aggiunta a quelle contenute nella licenza, per il buon andamento dello scavo;
3° di non iniziare, salvo espresso consenso, contemporaneamente ricerche in diversi punti del fondo ovvero eseguire scavi per cunicoli o pozzi.
Lo scavo non potrà inoltre eseguirsi in giorni festivi, né in ore notturne. Ove esso si esegua in località distante dall'abitato, non vi si potrà dar principio al mattino se non in ora da consentire che i funzionari destinati alla vigilanza possano essere arrivati sopra luogo, e dovrà cessare alla sera in tempo da permettere ai detti funzionari di raggiungere il più prossimo centro abitato prima di notte.

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