Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 100


Scavi per opera di privati
Degli scavi per opera di cittadini o di enti morali nazionali

Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi o ricerca di cose contemplate dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, deve presentarne domanda al Ministro della pubblica istruzione, per mezzo della sovrintendenza competente, in carta da bollo da una lira. Uguale obbligo spetta a qualsiasi Amministrazione o ente morale.
Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il fondo in cui si vogliono seguire le ricerche e l'estensione dell'area da esplorarsi. Dovrà pure essere indicata la durata delle ricerche, e nel caso che il proprietario non diriga o non sorvegli da sé lo scavo, il nome delle persone che lo dirigeranno e sorveglieranno. Alla domanda saranno uniti i documenti comprovanti la proprietà del fondo.
Il richiedente, quando dai medesimi risultasse non essere assoluto unico e libero proprietario del fondo, dovrà produrre un atto autentico col quale gli altri interessati dichiarano di consentire all'esecuzione degli scavi e di sottostare a tutti i vincoli posti dalla L. 20 giugno 1909, numero 364, e dal presente regolamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 100"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti