Regime fiscale della vendita di azienda, imposta di registro


La vendita di azienda o ramo di azienda deve essere registrata entro 20 giorni dalla stipula dell’atto o 60 se l’atto è stato stipulato all’estero (art. 2, Tariffa Parte I D.P.R. n. 131/1986).

La cessione di azienda (o di ramo di azienda) è soggetta ad imposta proporzionale di registro del 3% salvo l’applicazione di aliquote diverse per le aziende composte da diversi beni. Si applica invece l’aliquota più elevata quando il prezzo è unico per tutta l’azienda senza distinguere tra i vari beni che la compongono (art. 23, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).

Sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta l’alienante e l’acquirente, i notai che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto (vedi voce relativa alla disciplina dell’imposta di registro).

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