La vendita di azienda o ramo di azienda deve essere registrata entro
20 giorni dalla stipula dell’atto o 60 se l’atto è stato stipulato all’estero (art. 2, Tariffa Parte I D.P.R. n. 131/1986).
La cessione di azienda (o di ramo di azienda) è soggetta ad imposta
proporzionale di registro del 3% salvo l’applicazione di aliquote
diverse per le aziende composte da diversi beni. Si applica invece l’aliquota più
elevata quando il prezzo è
unico per tutta l’azienda senza distinguere tra i vari beni che la compongono (art. 23, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).
Sono
obbligati in
solido al pagamento dell’imposta l’
alienante e l’
acquirente, i
notai che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto (vedi voce relativa alla
disciplina dell’imposta di registro).