Oggetto della vendita, come ogni altro bene, può essere anche un’azienda (o ramo di azienda) a condizione che sia considerata come un bene
unico, cioè il complesso di beni funzionalmente organizzato ed idoneo all’esercizio dell’impresa e non riguardi i beni singolarmente considerati (art. 67, comma 1, lett. h), h-
bis), D.P.R. n. 917/1986)
nota1. Le parti possono escludere determinati beni, per esempio un immobile, senza tuttavia alterare l’unità funzionale e produttiva dell’azienda.
L’alienazione può avere ad oggetto anche solo un ramo dell’azienda
nota2. L’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 cod. civ.).
Composizione dell’azienda
Fanno parte dell’azienda i beni di qualsiasi natura (materiali, immateriali, fungibili e infungibili) se funzionalmente destinati alle finalità produttive
nota3.
Le
licenze ed
autorizzazioni amministrative non costituiscono elementi dell’azienda, ancorché potrebbero essere necessarie per l’esercizio dell’impresa cui l’azienda è collegata.
L’
avviamento è l’attitudine dell’azienda a produrre reddito. Non è quindi un bene costitutivo dell’azienda, ma piuttosto una sua qualità
nota4.
Essendo una qualità essenziale dell’azienda, non può rientrare tra le consistenze, che costituiscono invece elementi della sua struttura
nota5 nota6.
Note
nota1
Per quanto riguarda la natura giuridica, secondo la teoria tradizionale (cd. universalistica), l’azienda è una universitas (iuris o facti) composta di beni materiali, immateriali e da rapporti giuridici attivi e passivi e, pertanto, la nozione deve necessariamente comprendere tutti gli elementi che servono all’esercizio dell’impresa, in difetto di alcuno di essi non vi è azienda ed il negozio relativo avrebbe ad oggetto solo singoli beni. Di conseguenza, l’azienda nel suo complesso deve sempre essere considerata come un bene mobile, indipendentemente dalla sua composizione. Pertanto la sua nozione non muta, anche se nel corso dell’attività l’azienda subisce modifiche qualitative e quantitative nei beni che la compongono.
Alla teoria unitaria si oppone quella cd. Atomistica, che configura l’azienda come una semplice pluralità di beni collegati alla persona dell’imprenditore in forza di diritti eventualmente diversi e tra loro di fatto coordinati per l’esercizio dell’attività d’impresa (Colombo, La cessione d’azienda - Lineamenti generali, in Cessione ed affitto d’azienda alla luce della più recente normativa - giornata di studio, Milano, 22 ottobre 1994, Giuffrè, Milano, 1995).
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Il ramo di azienda è costituito da una parte dei beni costituenti un’azienda che possiedono tutti i requisiti dell’azienda e che sono pertanto idonei, dal punto di vista organizzativo, strutturale e funzionale, all’esercizio dell’impresa.
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Non sono beni aziendali quelli che, anche se di proprietà dell’imprenditore, non sono destinati all’esercizio dell’impresa.
L’azienda si configura come universitas iuris comprendente cose materiali, mobili ed immobili, beni immateriali, rapporti di lavoro, debiti e crediti con la clientela ed in genere tutti gli elementi organizzati in senso funzionale per l’esercizio di un’impresa (Cass. 11 agosto 1990, n. 8219).
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G.U. Tedeschi, Le disposizioni generali sull’azienda, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Utet, Torino, 1983; G. Auletta, voce Avviamento commerciale, in Enc. giur. Treccani.
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Cfr. Cass. 20 aprile 1994, n. 3775.
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Essendo l’avviamento una qualità dell’azienda, il maggior valore economico che esso fa acquisire agli elementi che la compongono compete a chi li abbia organizzati ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Cass. 6 dicembre 1995, n. 12575).
L’avviamento non è un elemento costitutivo essenziale dell’azienda, potendo esso anche mancare, come nel caso di azienda che non ha ancora iniziato a funzionare o di azienda che abbia sospeso l’attività, conservando tuttavia l’organizzazione (Cass. 8 novembre 1983, n. 6608).
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