Regime fiscale del contratto preliminare: risoluzione



La risoluzione del contratto preliminare nota1 è soggetta alla disciplina ordinaria, vale a dire che la risoluzione è soggetta ad imposta (art. 28, D.P.R. n. 131/1986):
  • fissa se dipende da clausola contrattuale o da condizione risolutiva espressa (contenuta nel contratto ovvero stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello della stipula del contratto);
  • proporzionale se è previsto un corrispettivo per la risoluzione nella misura dello 0,50% se il pagamento è contestuale all’evento (art. 6 Tariffa parte I, D.P.R. n. 131/1986) ovvero del 3% se il pagamento è differito (art. 9 Tariffa parte I, D.P.R. n. 131/1986).

Note

nota1

La risoluzione giudiziale di un preliminare con pagamento anticipato (in tutto o in parte) del corrispettivo della futura cessione, anche se comporta la restituzione del danaro versato, è soggetta ad imposta fissa di registro (art. 8, lett. e), tariffa parte I, D.P.R. n. 131/1986).
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