Come accennato, è possibile che il prezzo del contratto sia determinato successivamente alla stipula del contratto stesso, ad esempio prezzo della cessione determinato in base alla misurazione del bene ancora da effettuare.
In tal ipotesi, la determinazione del corrispettivo posteriormente alla stipula del contratto e, pertanto, alla sua registrazione, ex art. 10, D.P.R. n. 131/1986, fa sì che la parte che richiede la registrazione deve denunziare ed assolvere l’imposta di registro in base al valore presunto del contratto che dichiara in quel momento
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Tale valore, tuttavia, a seguito della determinazione definitiva del prezzo, potrà essere oggetto di conguaglio o di rimborso qualora il prezzo definitivo sia superiore o inferiore a quello dichiarato in sede di registrazione per il pagamento dell’imposta principale. In tal caso, infatti, si darebbe luogo ad una ulteriore liquidazione del tributo rispetto a quella già pagata al momento della registrazione del contratto (art. 19, D.P.R. n. 131/1986).
In ogni caso, anche se si tratta di evento che non dà luogo ad ulteriore liquidazione dell’imposta perché coincidente con il valore presunto e pagato in sede di registrazione, occorre egualmente provvedere a denunciare l’ammontare del prezzo definitivo (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).
Note
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Cfr. Comm. trib. centr. 11 gennaio 1985, n. 3464.
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