Principio di legalità



È noto che in ambito penale vale il principio di legalità che impedisce una estensione per analogia delle fattispecie penali descritte dal legislatore penale (artt. 1 e 2 cod. pen.).

In particolare, il principio di legalità comporta:

riserva di legge (nulla poena sine lege), cioè previsione della pena esclusivamente da norma di rango legislativo (sono esclusi, quindi, i regolamenti statali, salvo in conseguenza di specifica previsione di legge - cd. norma penale in bianco).

Tassatività, cioè il fatto che dà luogo all’applicazione della pena deve essere espressamente previsto dalla legge nota1;

Irretroattività, cioè:
  • le pene devono essere previste da una legge anteriore alla commissione del reato;
  • salvo diversa previsione, non è punibile un fatto che per una legge posteriore non costituisca più reato;
  • in caso di pene di differente entità fissate dalla legge precedente e successiva, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (cd. favor rei).

In conclusione, non è lecito “estendere” la nozione di scrittura contabile, sino a comprendervi anche documenti non obbligatori, quali i contratti preliminari di vendite immobiliari, al fine di applicare il precetto penale, ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, che punisce chiunque occulti o distrugga in tutto o in parte scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

In senso contrario, la Corte Suprema ha disposto che commette reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, l’impresa di costruzioni (o l’agente immobiliare) che occulti o distrugga, al fine di evadere le imposte, contratti preliminari di compravendita di immobili nota2.

La non condivisibile sentenza è manifestamente erronea in quanto ritiene che il preliminare di compravendita costituisca un documento di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini della legge fiscale e, pertanto, integri il reato, di cui al citato art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, l’impresa di costruzione edile che occulti “plurimi contratti preliminari riguardanti vendite immobiliarinota3.

Note

nota1

Cfr. anche Cass., SS.UU., 15 giugno 1984, n. 5655.
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nota2

Cfr. Cass. 21 settembre 2012, n. 36624.
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nota3

Secondo la Suprema Corte, l’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 rimanda, implicitamente, ai fini della individuazione dell’oggetto materiale della condotta dell’occultamento e della distruzione, a quelle scritture contabili e a quei documenti che devono essere obbligatoriamente conservati e, dovendo garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, “non possono essere, evidentemente, se non quelli e solo quelli aventi rilievo sotto il profilo fiscale”.
Per tale ragione, precisa la Corte, ai fini della individuazione di tali documenti deve aversi riguardo all’art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che:
  • al comma 2, specifica “le scritture contabili obbligatorie al sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell’articolo 2457 del detto codice...”;
  • al comma 3, “fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse” (quindi la corrispondenza e le fatture).
Quanto alle scritture contabili obbligatorie, il citato comma secondo dell’art. 22, D.P.R. n. 600/1973 rimanderebbe al codice civile che, all’art. 2214, tra le scritture contabili obbligatorie comprende, oltre “il libro giornale e il libro degli inventari” anche “le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”.
Ed è precisamente in questa categoria, secondo la Corte, mediante il collegamento alla natura e tipologia dell’attività esercitata dall’impresa, che vanno ricompresi i contratti preliminari di compravendita di immobili stipulati da impresa di costruzioni (o da agenti immobiliari).
Non vi sarebbe dubbio, infatti, che il preliminare di compravendita di immobili, inerendo esattamente all’attività dell’impresa di costruzioni (ovvero all’attività dell’agente immobiliare), rivesta natura contabile “atteso che, comprovando l’avvenuta corresponsione di pagamenti a titolo di caparra in vista della stipulazione del contratto definitivo, assume la veste di vera e propria ricevuta, indubbiamente rilevante ai fini fiscali, attestando, per la impresa venditrice, un ricavo imponibile” (così Cass. 21 settembre 2012, n. 36624).
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