Occultamento del preliminare (effetti penal tributari)



Il legislatore tributario punisce a titolo di reato “... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari” (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Occorre, quindi, verificare se il contratto preliminare (immobiliare, in particolare) possa configurare una scrittura contabile o documento di cui obbligatoria la conservazione previsto dalla legge penale.

Il preliminare di vendita immobiliare è un contratto che richiede ad substantiam la forma scritta (a pena di nullità). Si tratta, pertanto, di un documento, ma non certo di una scrittura contabile.

Verifichiamo ora se si tratti di un documento di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini dell’integrazione del reato, ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, secondo cui costituisce reato occultare o distruggere “in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione”.

L’obbligo di conservazione fiscale, cui ha riguardo la norma penale, è imposto dall’art. 22, D.P.R. n. 600/1973 secondo cui “Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli … devono essere conservate ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse” (e, quindi, la corrispondenza e le fatture).

Orbene, la citata ultima disposizione prevede l’obbligo di conservare, oltre le scritture contabili, solo la corrispondenza e le fatture (lettere, telegrammi, fatture), ma non tutti gli altri documenti.

Ne consegue che per tutti gli altri documenti e, tra questi le scritture private (quali sono i contratti preliminari) non vi è alcun obbligo fiscale di conservazione.

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