Pretura di Roma del 1979 (10/12/1979)


Il reato di lottizzazione abusiva si realizza quando attraverso operazioni di frazionamento e vendita si è attuato un mutamento della destinazione agricola attribuita al terreno dal piano regolatore.L'elemento psicologico della contravvenzione rimane escluso in presenza di errore incolpevole determinato da precedente interpretazione giurisprudenziale. Nella specie, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato il notaio che aveva ricevuto atti di vendita di lotti quando l'interpretazione che la giurisprudenza dava alla norma sulla lottizzazione abusiva escludeva la possibilità del concorso nella contravvenzione del notaio.

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