Pretura di Firenze del 1998 (06/05/1998)


In caso di cessione del contratto di locazione la comunicazione al locatore di cui all' art. 36 legge n. 392 del 1978 deve essere compiuta dal conduttore e non può essere sostituita né da una missiva proveniente dal cessionario né dalla conoscenza comunque acquisita dell' avvenuta cessione, di talché il difetto di comunicazione può essere sanato soltanto da comportamenti concludenti del locatore i quali palesano inequivocabilmente una volontà di accettazione della cessione.

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