Pretura di Firenze del 1997 (17/12/1997)


In caso di cessione del contratto di locazione, ove il conduttore abbia omesso di effettuare la comunicazione al locatore ai sensi dell' art. 36 legge n. 392/1978, nonché in difetto di qualsiasi fatto o atto dimostrante inequivocabilmente l' accettazione da parte del locatore dell' avvenuta cessione del contratto di locazione, questa non è efficace nei suoi confronti, con la conseguente esclusione della sostituzione del cessionario all' originario conduttore, in capo al quale permane la legittimazione ad agire e contraddire in ordine alle azioni nascenti dal contratto.

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