Prestazione di garanzia da parte dell'erede beneficiato



Ai sensi dell'art. 492 cod. civ. , qualora una siffatta richiesta venga avanzata dai creditori o altri aventi interesse, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

L'attivo ereditario infatti deve essere conservato in via prioritaria allo scopo di soddisfare creditori ereditari e legatari. Per questo motivo la garanzia può essere richiesta anche da uno soltanto dei soggetti legittimati nota1. E' invece disputato se, una volta prestata la garanzia, quest'ultima debba ritenersi prestata a favore di tutti ovvero soltanto di coloro che l'hanno richiesta. Quest'ultima soluzione sembra invero la più pratica nota2 .

La scelta circa la specie di garanzia da prestare spetta all'erede (dovendo essere il relativo obbligo ricondotto al principio generale di cui all'art. 1179 cod. civ. ). Potrà dunque trattarsi di una garanzia reale (pegno, ipoteca) ovvero personale (fidejussione). Ciò che conta è che sia "idonea": l'eventuale controversia che si instaurasse circa l'idoneità dovrebbe, in difetto di ulteriore contenzioso pendente, essere deferita, ex art. 750 c.p.c. , al Presidente del Tribunale del luogo di apertura della successione. Costui provvede con ordinanza avverso la quale è ammesso reclamo al Presidente della Corte d'Appello che, a propria volta, dispone con ordinanza non ulteriormente impugnabile nota3 .

Cosa accade se l'erede beneficiato non presta la garanzia richiesta? A parere di alcuni nota4 si produrrebbe la radicale conseguenza della decadenza dal beneficio. Secondo un'altra opinione nota5 invece sarebbe semplicemente aperta la via per richiedere una misura cautelare, come ad esempio un sequestro conservativo. Occorre tuttavia rilevare, seguendo quest'ultima tesi, come si venga in fatto a porre un requisito che parrebbe del tutto assente nella norma in esame. In tanto si potrebbe pretendere dall'erede beneficiato la prestazione di idonea garanzia, in quanto sussistessero i presupposti che renderebbero comunque azionabili le cautele che la legge ordinariamente pone a disposizione del creditore.

Note

nota1

Così Grosso-Burdese, Le successioni, in Tratt. dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1977, p. 462.
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nota2

Di questo parere Vocino, voce Inventario, in N.mo Dig.it., p.24, in applicazione del generale principio della par condicio creditorum, affermata anche dall'art. 2830 cod. civ. .
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 304.
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nota4

Cfr. Ferri, Successioni in generale (A rtt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna- Roma, 1968, p. 351.
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nota5

Grosso-Burdese, op. cit., p. 463; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p. 290.
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • VOCINO, voce Inventario (beneficio di), N.mo Dig.it

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