Obbligo di garanzia



Ai sensi dell'art. 1179 cod. civ. , colui che è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a propria scelta nota1 un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

Si tratta del principio di equivalenza delle garanzie reali o personali, da ritenersi sufficienti quando siano idonee ad assicurare al creditore la tutela del proprio diritto nota2 . Si ritiene che la regola in esame venga in considerazione anche nel caso in cui, una volta genericamente imposto l'obbligo di prestare garanzia al coniuge che sia tenuto ad effettuare determinate prestazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, occorra provvedere in concreto a costituire la garanzia (Cass. Civ. Sez. I, 410/77 ).

Un esempio pratico di obbligazione di garanzia è previsto dall'art. 492 cod. civ. , dettato in materia di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Ancora l'art. 639 cod. civ. analogamente dispone a favore del chiamato successivo, ogniqualvolta se ne palesasse l'opportunità, per il caso della disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva.

Note

nota1

Secondo Di Majo, Delle modalità dell'obbligazione, Bologna-Roma, 1986, pp. 513 e 514, il principio della "scelta" del debitore rappresenta una residua espressione del favor debitoris .


nota2

D'Avanzo, in Cod. civ. e comm. dir. da D'Amelio-Finzi, (Libro delle obbligazioni), Firenze, 1949, pp. 83 e ss.
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Bibliografia

  • D'AVANZO, Firenze, Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1948
  • DI MAJO, Delle modalità dell'obbligazione, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1986

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