Prelegato con effetti obbligatori e prelegato con effetti immediati




Il prelegato, come ogni disposizione a titolo particolare, può tanto avere ad oggetto un bene particolare, specifico, esistente nell'asse, quanto un risultato economico che dovrà essere ottenuto a cura e spese degli eredi. Nel primo caso si parla di efficacia diretta o immediata del legato. Il legatario ben può essere considerato come avente causa recta via dal testatore, al più dovendo semplicemente domandare agli eredi il possesso del bene contemplato dalla disposizione. Nella seconda ipotesi il legato sortisce effetti semplicemente obbligatori che, in quanto tali, gravano sull'intera eredità (art.661 cod.civ.). Questo aspetto ha aperto la via all'opinione della presunta insorgenza di un "rapporto unisoggettivo" in relazione al quale l'onorato, in quanto anche contemporaneamente erede, sarebbe anche da considerarsi onerato, gravato dell'efficacia obbligatoria del lascito. Il punto sarà meglio approfondito in sede di analisi della natura giuridica dell'istituto. Non si può tuttavia fare a meno di precisare come il senso dell'art.661 cod.civ. sia per l'appunto quello di evitare l'insorgenza di equivoci, essendo stato espressamente previsto che il legato si debba considerare come tale "per l'intero ammontare".

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