L’esecuzione di operazioni imponibili ai fini dell’IVA comporta,
ex lege, l’instaurazione di due autonomi rapporti giuridici: il primo tributario, di
natura pubblicistica, tra il Fisco e il cedente o prestatore, per il versamento dell’imposta; l’altro, di
natura civilistica, tra il cedente o prestatore e il cessionario o committente, riguardo alla rivalsa. Sorto l’obbligo di fatturazione nasce contestualmente l’obbligo di addebitare l’IVA alla controparte, così il soggetto passivo del rapporto tributario diventa soggetto attivo del rapporto civilistico. La rivalsa è obbligatoria ed è nullo ogni patto contrario
nota1.
Tuttavia, la previsione della rivalsa obbligatoria non assicura, comunque, il trasferimento effettivo dell’onere sul destinatario finale.
L’obbligo della rivalsa si risolve, infatti, nel compimento dell’atto che consiste nell’addebito dell’imposta in fattura, ma non impone in concreto di esercitare la rivalsa.
In altri termini, l’obbligatorietà della rivalsa comporta come effetto secondario la costituzione di un diritto di credito del cedente o prestatore del servizio nei confronti del cessionario o del committente per l’importo dell’IVA in relazione alla specifica operazione imponibile mediante emissione e addebito del tributo in fattura (art. 18, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
Ciò che è, pertanto, obbligatorio è la costituzione del diritto di credito e non già il suo esercizio (e, d’altra parte, sarebbe contraddittorio riconoscere un diritto di credito e contemporaneamente imporre al creditore il dovere di esercitarlo)
nota2 nota3.
Ne discende che, maturato il credito di rivalsa con l’addebito in fattura, il soggetto attivo della rivalsa può disporre del suo credito e non esercitarlo e ciò può avvenire anche in forza di accordi contrattuali
nota4.
La sanzione di nullità del patto contrario è, infatti, stabilita a favore del Fisco (nella sostanza si tratta di inopponibilità) che non può vedersi opporre accordi che possano compromettere il suo credito verso il cedente (art. 18, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Note
nota1
Cfr. Cass. 2 marzo 2012, n. 3291.
top1nota2
Cfr. F. Bosello, Rivalsa in Enc. Giur. Treccani.
top2nota3
In tema di IVA l’art 18, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente ma, stabilendo al quarto comma la nullità di ogni patto contrario, non vieta che l’IVA, su accordo delle parti, sia compresa nel prezzo globalmente pattuito, sempre che l’imposta venga pagata allo Stato (Cass. 14 novembre 2002, n. 16007).
top3 nota4
Cfr., in tal senso, Cass. ordinanza 14 marzo 2013, n. 6482.
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