Pagamento eseguito dall'incapace



Ai sensi dell'art. 1191 cod. civ. il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento eseguito a causa della propria incapacità. Il modo di disporre di questa norma è presto spiegato: quale natura ha l'atto consistente nel pagamento? Si tratta di un atto dovuto nota1 e non di un atto negoziale, in relazione al quale risulta irrilevante sia la capacità legale di agire sia quella naturale nota2.

Questa ricostruzione teorica non è pacifica: v'è infatti in dottrina chi afferma comunque la natura negoziale dell'adempimento in genere nota3 anche se si deve arrendere di fronte al tenore letterale della norma in esame che, per l'appunto, non consente che l'impugnativa abbia luogo, almeno relativamente a quel particolare caso di adempimento in cui propriamente consiste il pagamento .

La tematica della natura giuridica dell'adempimento verrà specificamente trattata: è qui possibile unicamente rilevare che l'espressione adempimento è significativa di una molteplicità di condotte, che spaziano dal mero pagamento fino alla prestazione del consenso che conduce alla stipulazione di un contratto.

D'altronde la ragione del modo di disporre dell'art. 1191 cod. civ. è agevolmente spiegabile: si riferisce infatti alla mera condotta materiale del pagamento, come manifesta il titolo della norma "pagamento eseguito da un incapace". E' chiaro che così per il debitore come per il creditore non ha rilevanza che al tempo in cui è stata posta in essere la condotta materiale, consistente nella dazione della somma di denaro o delle altre cose che costituivano oggetto della prestazione, il debitore non fosse compos sui. Quello che conta è unicamente che la prestazione fosse dovuta da chi l'ha eseguita e che essa corrisponda esattamente a quella precedentemente programmata nota4 .

Le cose dette valgono anche nel caso in cui si trattasse di debito solidale: chiunque tra più condebitori, ancorché incapace, validamente adempie liberando anche tutti gli altri. Egli vanterà successivamente il diritto di regresso verso gli altri condebitori, in relazione alla parte cui sia tenuto ciascuno.

Note

nota1

Cfr. Nicolò, L'adempimento, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 1289.
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nota2

Al riguardo vi è concordia in dottrina (Rescigno, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950, pp. 79 ess.; Giorgianni, voce Pagamento (dir.civ.) in N.sso Dig.it., vol. XII, p. 323; Cannata, L'adempimento delle obbligazioni, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 87), sul rilievo in base al quale non si ravvisa un pregiudizio per il debitore, dal momento che costui compie ciò cui era obbligato.
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nota3

In tal senso Andreoli, Contributo alla teoria dell'adempimento, Padova, 1937, pp. 22-61; Crome, Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese, Milano, 1908 , p. 315.
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nota4

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 275 e ss.; Macioce, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 58.
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Bibliografia

  • ANDREOLI, Contributo alla teoria dell'adempimento, Padova, 1937
  • CANNATA, L'adempimento delle obbligazioni, Torino, Tratt.Rescigno, IX, 1984
  • CROME, Teorie fondamentali delle obbligazioni
  • GIORGIANNI, Pagamento, N.sso Dig. it., XII, 1968
  • MACIOCE, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980
  • RESCIGNO, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1982

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