Ora dell'atto




Generalmente per ora dell'atto viene considerata l'ora della sottoscrizione del documento.

Tale indicazione è richiesta espressamente dal n. 11 dell'art. 51 l.n. solo per gli atti di ultima volontà.

In questo caso la menzione è prevista a pena di nullità, secondo quanto indicato dall'art. 58, n.4 l.n. .

In altre ipotesi l'indicazione dell'ora può essere richiesta dalle parti o autonomamente riportata in atto dal notaio.

In relazione alla richiesta di parte di indicare l'ora di sottoscrizione dell'atto, larga parte della dottrina conferma che si tratta di un'istanza a cui non corrisponde un obbligo per il notaio di inserire tale elemento nell'atto.

L'ora di inizio è quella in cui principiano le operazioni e le attività che troveranno poi forma documentale nell'atto notarile.

Non è elemento prescritto dalla legge professionale.

La necessità di indicare precisamente l'ora di inizio si presenta in relazione ad alcuni atti particolari, in cui l'inizio dell'attività del notaio deve essere formalizzata con precisione (ad esempio verbali assembleari; operazioni di inventario; ecc. in relazione alla eventuale convocazione degli aventi titolo a partecipare alle operazioni).

Essendo un elemento di forma che direttamente attiene all'attività di documentazione, spetta solo al notaio valutare le necessità o la mera opportunità di inserire in atto l'ora di inizio.

Le parti possono richiedere di inserire anche l'ora di inizio, ma rimarrà facoltà del notaio aderire o meno all'istanza.

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