Opposizione alla donazione: l'oggetto

Per effetto dell'entrata in vigore in data 18 dicembre 2025 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 è stato integralmente riformato il regime dell'azione recuperatoria e soppresso l'istituto della opposizione alla donazione.
Esso ha, tuttavia, conservato un campo di limitata applicazione, nei limiti previsti della disposizione transitoria di cui al II comma dell'art. 44 della citata legge. Ciò premesso si discuteva se l'atto di opposizione alla donazione, avente natura stragiudiziale, potesse avere ad oggetto, anche essendo in vita il donante:
a) donazioni indirette
b) donazioni dissimulate
La risposta, positiva, in qualche misura veniva fatta dipendere dalla possibilità di agire in simulazione anche indipendentemente dall’esperimento (non ancora possibile) dell’azione di riduzione. In altri termini, sarebbe stato possibile agire con l’azione di simulazione, al limitato fine di poter successivamente proporre opposizione contro l’atto che avesse dissimulato una donazione onde non subire il pregiudizio insito nel modo di disporre dell’art.1415 cod.civ. con riferimento ai diritti acquistati dal terzo in buona fede (vale a dire dall’avente causa dal simulato alienante, non già acquirente, ma donatario). La conclusione non pareva tuttavia così pacifica. Il nodo è quello della consistenza, sotto il profilo della qualità della situazione giuridica attiva di vantaggio, della possibilità di esercitare l’opposizione. Se fosse stato corretto qualificare detta situazione come una facoltà che costituisce un riflesso del diritto soggettivo di proporre l’azione di riduzione, facoltà esercitabile in via eccezionalmente anticipata per effetto della relativa disposizione di legge, ecco allora che una domanda di simulazione proposta da colui che non fosse ancora legittimario avrebbe potuto apparire difficilmente proponibile a cagione di un evidente difetto di legittimazione attiva. Sulla questione si pronunciò tuttavia, in senso favorevole, la S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4523/2022 che ebbe espressamente ad ammettere la proponibilità dell'azione di simulazione avverso l'atto dissimulante la liberalità proprio allo specifico fine di consentire che potesse essere proposta l'opposizione.

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