Che l'atto di opposizione alla donazione possegga natura stragiudiziale non pare sia revocabile in dubbio. Quanto invece all’oggetto sul quale esso si appunta, ci si domanda se sia possibile proporre opposizione essendo in vita il donante:
a) contro donazioni indirette
b) contro donazioni dissimulate
La risposta positiva in qualche misura viene fatta dipendere dalla possibilità di agire in simulazione anche indipendentemente dall’esperimento (non ancora possibile) dell’azione di riduzione. In altri termini sarebbe possibile agire con l’azione di simulazione al limitato fine di poter successivamente proporre opposizione contro l’atto che dissimulasse una donazione onde non subire il pregiudizio insito nel modo di disporre dell’art.
1415 cod.civ. con riferimento ai diritti acquistati dal terzo in buona fede (vale a dire dall’avente causa dal simulato alienante, non già acquirente, ma donatario). La conclusione non pare tuttavia così pacifica. Il nodo è quello della consistenza, sotto il profilo della qualità della situazione giuridica attiva di vantaggio, della possibilità di esercitare l’opposizione. Se fosse corretto qualificare detta situazione come una facoltà che costituisce un riflesso del diritto soggettivo di proporre l’azione di riduzione, facoltà esercitabile in via eccezionalmente anticipata per effetto della nuova disposizione di legge, ecco allora che una domanda di simulazione proposta da colui che non è ancora legittimario potrebbe apparire difficilmente proponibile a cagione di un evidente difetto di legittimazione attiva. Sulla questione si è tuttavia pronunciata, in senso favorevole, la S.C. (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 4523/2022 che ha espressamente ammesso la proponibilità dell'azione di simulazione avverso l'atto dissimulante la liberalità proprio allo specifico fine di consentire che possa asser proposta l'opposizione.