Oggetto della vendita: il diritto di proprietà



Nella maggioranza dei casi pratici la vendita ha per oggetto l'attribuzione traslativa del diritto di proprietà relativamente ad un determinato bene mobile o immobile nota1. E' per questo motivo che il codice civile fa riferimento, ergendolo a prototipo, a tale specie di diritto soggettivo, in una serie di norme, comunque applicabili analogicamente anche in relazione ad altri diritti, quali l'usufrutto, la superficie, etc.. Speciali problematiche evoca la vendita della c.d. multiproprietà.

Difficoltà interpretative sono sorte in relazione al trasferimento non già dell'intero diritto spettante all'alienante, bensì della sola proprietà nuda, con riserva dell'usufrutto (ovvero dell'uso o dell'abitazione). L'ipotesi della c.d. reservatio (o deductio), che evoca quella di un acquisto derivativo-costitutivo, è stata infatti costruita alternativamente come atto unitario o come doppia alienazione (vendita della proprietà piena e successivo ritrasferimento all'acquirente del diritto minore).

Note

nota1

Si ritiene cioè che oggetto della vendita per il soggetto acquirente sia l'attribuzione traslativa del diritto, mentre per il soggetto alienante sia l'attribuzione patrimoniale della somma di denaro corrispondente al prezzo: Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.IV, Milano, 1954, p.51.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 70-2012/T, Plusvalenze, usufrutto e nuda proprietà

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