Il contratto di locazione finanziaria può variamente atteggiarsi quanto all'oggetto (mediato). Una volta chiarito che il leasing è un contratto il cui
oggetto immediato consiste nelle prestazioni poste a carico delle parti e che tali prestazioni consistono da un lato nell'acquisire un bene specifico allo scopo di concederne il godimento, dall'altro nel pagamento di un canone periodico, possiamo concentrarci sulla considerazione dell'
oggetto mediato. Esso si identifica nel bene della vita la cui utilizzazione costituisce il risultato utile per l'utilizzatore.
Di solito si tratta di
beni produttivi, stante la particolare veste professionale dell'utilizzatore (macchinari industriali, utensili, mezzi di trasporto di cose e/o persone). Talvolta tali beni produttivi possiedono
natura immobiliare (capannoni industriali, opifici, uffici, laboratori). Non è tuttavia escluso che un soggetto privo di specifiche qualifiche professionali (un "consumatore" indeterminato) possa stipulare una locazione finanziaria quale
strumento alternativo rispetto ad un più usuale contratto di finanziamento ipotecariamente garantito (es.: l'acquisto di una seconda casa in una località turistica). La legislazione tributaria ha da ultimo posto alcuni elementi di incentivazione in tale direzione.
Prassi collegate
- Leasing azionario: profili di (in)compatibilità con il diritto societario e possibili soluzioni