Oggetto, contenuto, effetti del contratto



Con la locuzione contenuto non viene soltanto ad essere evocato l'insieme delle disposizioni, delle attribuzioni patrimoniali in cui si sostanzia il regolamento negoziale. Così definito l'oggetto viene a formare un concetto assai prossimo a quello dell'elemento causale. Dire che nella vendita il contenuto del contratto corrisponde "al trasferimento della proprietà...verso il corrispettivo di un prezzo" in realtà significa descrivere la causa tipica dell'atto intesa in senso oggettivo.

Considerando invece l'oggetto come elemento essenziale del contratto, è possibile affermare che esso sia costituito dai beni, dalle attribuzioni patrimoniali, eventualmente, come vedremo, dalle prestazioni nello stesso dedotte.

Si distingue in dottrina nota1 fra un contenuto sostanziale ed un contenuto formale del contratto: il primo corrisponderebbe all'insieme delle pattuizioni, delle disposizioni delle parti che danno vita al contratto. Dal contenuto sostanziale occorre tenere distinta l'integrazione del congegno negoziale che interviene in relazione all'operatività delle prescrizioni di legge (art. 1374 cod.civ. ). Particolarmente delicato è l'apprezzamento del nesso logico che si pone tra operazione di interpretazione del contratto (la quale non può che avere come termine di riferimento le stipulazioni delle parti) e l' integrazione del medesimo secondo la legge, gli usi, l'equità.

Per quanto attiene al contenuto formale del contratto, è necessario chiarire che con questa locuzione si intende alludere alla globalità di tutte le dichiarazioni (di qualsivoglia natura esse siano: non semplicemente quelle dispositive, bensì anche mere espressioni di opinione, di scienza, etc.) contenute nel contratto nota2 . Rientrano in questa nozione ad esempio le c.d. clausole di stile, vale a dire quelle clausole che non corrispondono ad un reale ed effettivo intento delle parti, ma a proposizioni che si rinvengono usualmente e quasi automaticamente nel testo di una determinata specie di contratto nota3 . Si pensi alle clausole contenute nella compravendita immobiliare quali ad esempio quella che afferma che "la vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con ogni servitù attiva e passiva".

E' chiaro che una proposizione di questo genere non dice nulla circa l'effettiva presenza di servitù attive e passive rispettivamente a favore o a carico del bene venduto, limitandosi a rammentare tralaticiamente la natura reale del vincolo che attiene alla servitù stessa nota4 .

La giurisprudenza comunemente ritiene che le clausole di stile non possano svolgere alcuna concreta efficacia: pertanto è stato deciso che in tanto è possibile opporre l'esistenza di una servitù passiva all'acquirente di un immobile, in quanto essa risulti trascritta ovvero menzionata nell'atto di vendita in maniera specifica, a ciò non valendo il mero richiamo di stile ( Cass. Civ. Sez. II 757/99   ; Cass. Civ. Sez. II 8038/90  ).

Al contrario non è stata reputata clausola di stile la pattuizione che riflette l'impegno della parte alienante a liberare l'immobile venduto da iscrizioni pregiudizievoli entro un certo termine, corrispondendo ad un reale e specifico interesse delle parti ( Cass. Civ. Sez. II 5266/97 ).

Mentre il contenuto sostanziale del contratto evoca le statuizioni delle parti, la nozione di effetto giuridico sta a significare le conseguenze consistenti nella costituzione, modificazione, estinzione delle situazioni giuridiche che si collegano alle prime.

La dottrina ha chiarito nota5 come questa differenza non possa legittimare una differenziazione tra il contenuto del contratto, la cui determinazione sarebbe riservata alle parti, ed il momento effettuale, riservato alla legge nota6.

Pur potendosi distinguere tra gli effetti pratici avuti di mira dalle parti e gli effetti tecnico-giuridici annessi dalla legge alla fattispecie negoziale concretamente perfezionata, deve respingersi l'idea dell'esclusività della creazione dell'efficacia giuridica ad opera della legge nota7 .

Anche prescindendo dall'osservazione in base alla quale il risultato pratico dell'atto negoziale può divergere da quello programmato dalle parti sia in senso giuridico (annettendo la legge a determinati presupposti e situazioni effetti peculiari, talvolta anche in assenza o in difformità di specifiche previsioni negoziali delle parti) sia in senso materiale (perchè ad esempio l'esito delle condotte o delle operazioni programmate dalle parti e puntualmente poste in essere non coincide con quello che esse si erano rappresentate), è evidente che il contratto si pone quale strumento giuridico per attuare risultati che si producono proprio in quanto voluti dalle parti.

La nozione stessa di contratto che emerge dall'art. 1321 cod.civ. accredita questo esito interpretativo sul quale si fonda la nozione stessa di atto negoziale.

 

Note

nota1

 

Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, p.18.
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nota2

Piazza, L'identificazione del soggetto nel negozio giuridico, Napoli, 1968, p.140.
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nota3

Bonilini, Le clausole contrattuali di stile, in Riv.trim.dir.e proc.civ., 1979, p.1190.
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nota4

Carresi, Il contenuto del contratto, in Riv.dir.civ., 1963, I, p.371.
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nota5

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 317.
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nota6

Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, XV, Torino, 1960, p.82.
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nota7

Cfr.Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.317.
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Bibliografia

  • BONILINI, Le clausole contrattuali di stile, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1979
  • CARRESI, Il contenuto del contratto, Riv.dir.civ., I, 1963
  • CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966
  • PIAZZA, L'identificazione del soggetto del negozio giuridico, Napoli, 1968

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