Cass. civile, sez. II del 1990 numero 8038 (08/08/1990)


La servitù costituita su un fondo è vincolante per il terzo acquirente del medesimo solo se il relativo atto è stato trascritto in epoca anteriore all' acquisto, ovvero se chiaramente indicato nel titolo con cui la proprietà dell' immobile gravato è stata trasferita al medesimo, senza che sia sufficiente che invece della descrizione della servitù esistente il detto atto di trasferimento contenga frasi generiche ed indeterminate, ricorrenti nei formulari notarili, che restano prive di effetti giuridici, atteso che siffatte espressioni, in mancanza della legale certezza della conoscenza della servitù da parte del terzo acquirente, derivante dalla trascrizione dell' atto costitutivo, non danno neppure la certezza reale di tale conoscenza, che si consegue soltanto mediante la specifica indicazione dello ius in re aliena gravante sull' immobile oggetto del contratto.

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