Nomina dell'esecutore testamentario e natura dei poteri



L'ufficio dell'esecutore testamentario prende le mosse da un atto di investitura del testatore. La natura giuridica dell'atto di nomina, appartenente al novero delle disposizioni accessorie veicolabili dal testamento, è riconducibile alla categoria delle dichiarazioni di volontà unilaterali mortis causa. Come tale esso deve essere ammantato dal formalismo testamentario ed è essenzialmente revocabile. L'indicazione della persona è per lo più effettuata dal testatore; è tuttavia possibile ai sensi del III comma dell'art. 700 cod.civ. che costui conferisca all'esecutore nominato la possibilità di sostituire altri a sè, qualora il medesimo non sia in grado di continuare nell'ufficio nota1.

Quanto alla natura giuridica dell'incarico dell'esecutore sono state sostenute diverse teoriche. Secondo un'opinione si tratterebbe di un mandato post mortem eccezionalmente consentito nota2. Il nodo è tuttavia costituito dalla necessaria bilateralità del mandato, che sarebbe difficilmente riscontrabile nella combinazione di un atto di nomina posto in essere dal testatore e di una accettazione che necessariamente segue in esito alla morte di costui nota3. Si aggiunga che la nomina potrebbe anche essere effettuata in maniera indiretta, cioè per il tramite di un soggetto a ciò espressamente deputato dal testatore. In definitiva nomina ed accettazione non si incontrano per formare un improbabile accordo tra un soggetto in vita ed uno ormai defunto.

V'è anche chi ha fatto riferimento alla controversa nozione di autorizzazione nota4. L'esecutore sarebbe investito da parte del testatore del potere di agire disponendo dei beni ereditari nell'interesse di costui, ma nomine proprio. Prescindendo dalla considerazione circa la sostanza di una locuzione che non rinviene un preciso riscontro nella legge, provenendo dall'elaborazione dottrinale che si è affaticata per dare conto di alcuni fenomeni specifici nota5, è stato osservato come, se pure corrisponde al vero che l'esecutore agisce in nome proprio, non può tuttavia dirsi che lo faccia nell'interesse specifico di un altro soggetto. Da un lato il testatore non è più in vita, dall'altro l'erede potrebbe trovarsi addirittura in una posizione conflittuale con l'esecutore nota6 (Cass. Civ. Sez. II, 995/95 ).

Prevale dunque la costruzione della posizione giuridica dell'esecutore in chiave di titolarità di un ufficio di diritto privato non rappresentativo nota7. V'è chi ha propriamente elaborato tale figura sulla scorta della fisionomia dell'istituto quale disciplinato dalla legge nota8. Verrebbe al proposito in esame quella che è stata definita in chiave di "amministrazione pubblica di interessi prevalentemente privati". La natura pubblica del munus ha a che fare sia con l'interesse al rispetto ed alla conseguente esecuzione della volontà testamentaria, sia con il controllo che l'autorità giudiziaria è comunque chiamata ad esercitare sull'attività dell'esecutore (tanto in relazione alla durata dell'incarico ex III comma art. 703 cod.civ., quanto al merito degli atti di alienazione ai sensi del IV comma della stessa norma , fino a giungere al provvedimento di esonero a cagione del compimento di fatti di particolare gravità a mente dell'art. 710 cod.civ.).

Note

nota1

Prevale l'opinione secondo la quale tale possibilità non riguardi soltanto l'ipotesi espressamente prevista dalla legge, ma sia estensibile anche ad altri casi, con speciale riferimento alla mera indicazione da parte del testatore di un soggetto (ancorchè non nominato esecutore) che debba successivamente procedere alla designazione dell'esecutore (Caramazza, Della successione testamentaria, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.558; Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.445). Il modo di disporre della norma infatti starebbe a significare che la natura fiduciaria dell'incarico è preservata anche nell'eventualità da ultimo riferita. Parlare di fiducia può prestare il fianco a critiche: essa può venir evocata in senso atecnico, dal momento che il fenomeno fiduciario non pare poter prescindere da un accordo tra fiduciante e fiduciario (testatore ed esecutore). Detto accordo (cfr. anche il tema del mandato post mortem ), stante l'unilateralità dell'investitura, ben potrebbe tuttavia fare difetto.
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nota2

Gangi, La successione testamentaria, vol.II, Milano, 1952, p.535; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.130; Giardino, Un istituto che sta scomparendo. Brevi riflessioni in tema di esecuzione testamentaria, in Riv. not., 1971, p.315. Costituisce poco più di una variante a questa impostazione quella che fa riferimento alla procura. I poteri dell'esecutore scaturirebbero da un atto unilaterale di investitura post mortem proveniente dal testatore. A questa costruzione si può ribattere (Talamanca, cit., p.433) che l'esecutore non spende certo il nome del defunto, piuttosto agendo nomine proprio in base all'ufficio del quale è titolare. Non v'è dunque bisogno alcuno di scomodare l'istituto della rappresentanza.
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nota3

Talamanca, cit., p.432.
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nota4

Azzariti-Martinez, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.656.
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nota5

Quali la commissione: cfr. Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.111 e Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, p.26.
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nota6

Talamanca, cit., p.437.
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nota7

Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, vol.I, Milano, 1968, p.340; Trimarchi, voce Esecutore testamentario, in Enc.dir., vol.XV, 1966, p.393; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.387; Gangi, cit., p.534; Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.436.
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nota8

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.282, secondo il quale l'esecutore è titolare di un ufficio di diritto privato senza funzione rappresentativa dal momento che agisce nomine proprio e nell'interesse obiettivo all'esatta attuazione delle disposizioni testamentarie.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CARRARO, Il mandato ad alienare, Padova, 1947
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • GIARDINO, Un istituto che sta scomparendo. Brevi riflessioni in tema di esecuzione testamentaria, Riv. not., 1971
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TRIMARCHI, Esecutore testamentario (dir.priv.), Enc.dir., XV, 1966

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