Negozi plurilaterali: il dato normativo, le varie specie



La nozione di contratto e, più latamente, di negozio plurilaterale non può che prendere le mosse dall'art. 1321 cod.civ.. La norma, nel definire il contratto come l'accordo in forza del quale un rapporto giuridico patrimoniale può essere costituito, regolato o estinto, ne riferisce l'aspetto soggettivo a "due o più parti".

L'art. 1332 cod.civ. assume in considerazione un meccanismo di formazione progressiva del contratto, al quale è previsto possano aderire altre parti rispetto a quelle originarie, suggerendo così implicitamente che all'atto possano partecipare più di due soggetti.

In tema di annullabilità e risolubilità sono inoltre dettati gli artt. 1420 , 1446 , 1459 e 1466 cod.civ., accomunati dal riferimento alle fattispecie negoziali nelle quali, oltre al riscontro di più di due parti, le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.

Tale essendo il supporto normativo, occorre domandarsi quale sia la latitudine della categoria in esame, individuando di conseguenza la disciplina applicabile alle varie specie riconducibili ad essa.

In dottrina è dato riscontrare varie impostazioni teoriche.

Secondo un'opinione nota1, che tuttavia si palesa contrastante rispetto al vigente diritto positivo, gli atti plurilaterali nei quali le parti perseguono una finalità comune dovrebbero essere ricondotti alla nozione di atti collettivi (cioè caratterizzati da una sostanziale unilateralità). Farebbe cioè difetto la contrapposizione o il conflitto di interessi tra le parti che deve necessariamente qualificare il meccanismo del contratto.

Tentando di visualizzare graficamente il concetto, è come se la volontà delle parti di un contratto nel quale le stesse perseguono uno scopo comune fosse rappresentabile da una serie di frecce, parallele l'una rispetto all'altra:

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E' di assoluta evidenza che una siffatta struttura risulta assolutamente divergente rispetto a quella corrispondente alla nozione, ordinariamente bilaterale, delle fattispecie contrattuali contrassegnate dallo svolgimento di uno scambio che rimarca la composizione di interessi contrapposti:

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A questa teorica risulta agevole da un lato replicare in base al tenore letterale delle già citate norme che, traendo spunto dalla situazione patologica che può affliggere l'atto, indirettamente conferiscono una rilevanza omogenea ai contratti con più di due parti (tali gli artt. 1420 , 1446 , 1459 e 1466 cod.civ. ), dall'altro riferire dell'esistenza, anche nei contratti plurilaterali nei quali le parti perseguono uno scopo comune, di un conflitto di interessi nota2.

Si prenda, quale esempio, il contratto di società: nella fase della formazione del contratto la quota che contrassegna la misura della partecipazione di ciascun socio è infatti correlata all'entità dell'apporto, del conferimento effettuato. E' palese che, in tale fase, esiste una contrapposizione degli interessi tra i contraenti nella misura in cui occorre, a fronte di ciascun apporto, assegnare una maggiore o minor quota (che costituisce altresì la misura della partecipazione agli utili ed agli altri diritti). Questa considerazione assume una specifica rilevanza soprattutto quando i conferimenti vengano effettuati non già in denaro (poiché in questo caso è agevole ricavare in modo direttamente proporzionale rispetto alle somme da ciascuno conferite, il peso della partecipazione sociale), bensì in natura (conferimento di immobili, di macchinari, dell'opera).

Desiderando offrire un'evidenza grafica del fenomeno, potremmo rappresentare il diverso peso della partecipazione di ciascuna parte (dunque la misura del conflitto di interessi relativo al maggiore o al minore peso che assume il singolo socio nella compagine sociale) con una diversa lunghezza delle frecce, pur sempre parallele ed orientate nella medesima direzione (la comunanza dello scopo):

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Superata dunque questa prima obiezione, per così dire preliminare, risulta indispensabile mettere a fuoco più appropriatamente, nell'ambito dei contratti plurilaterali, l'esistenza di più specie diverse. Ciò revoca in dubbio la possibilità non soltanto di una costruzione unitaria della categoria, ma anche di una disciplina omogenea.

  1. Dal punto di vista della consistenza soggettiva è possibile fare riferimento alle seguenti tipologie:1a) contratti nei quali la partecipazione di un numero di parti maggiore di due è necessaria;

1b) contratti nei quali la partecipazione di un numero di parti maggiore di due è soltanto eventuale nota3.

  1. Dal punto di vista della funzione si può invece parlare di: 2a) contratti con più di due parti qualificati dalla comunanza di scopo tra i contraenti;

Nel novero di quest'ultima specie sarebbe inoltre possibile ulteriormente distinguere tra:

  • 2a1) contratti che danno origine ad una organizzazione dotata di una consistenza soggettiva (costituzione di società, associazione, consorzio, ecc.) nota4 ;


  • 2a2) contratti normativi in senso proprio, i quali stabiliscono regole alle quali le parti devono conformare la propria attività, sia in riferimento ai rapporti tra esse parti (contratti normativi interni: es. contratti standardizzati), sia in riferimento ai rapporti che le parti potranno avere con i terzi (contratti normativi esterni) nota5 .

2b) contratti con più di due parti non contrassegnati dal perseguimento di uno scopo comune da parte dei contraenti.

La distinzione non possiede una valenza di tipo semplicemente classificatorio. Essa è funzionale all'applicabilità di alcune norme, che la legge ha espressamente posto per i soli contratti in cui le parti perseguono uno scopo comune (artt. 1420 , 1446 , 1459 , 1466 cod.civ.).

Quello che sin d'ora è possibile riferire è il dato della inesistenza di una categoria di negozio (o di contratto) plurilaterale connotata da una disciplina unitaria. Da questo punto di vista il dato della pluralità delle parti non risulta di per sé significativo, se non in relazione allo scopo comune. La disciplina dei contratti nei quali l'elemento causale è contrassegnato da questo elemento (per lo più identificata nei contratti associativi) risulta peculiarmente atteggiata anche quando il substrato soggettivo non corrisponda ad un numero di parti superiore a due: il contratto di società tra due soli soci rimane pur sempre assoggettato alle stesse regole del contratto che intercorre tra dieci soci. Questa considerazione apre il varco all'ipotesi che fonda la applicabilità della speciale disciplina non tanto all'aspetto soggettivo (il numero delle parti superiore a due) quanto a quello funzionale (lo scopo comune) nota6 .

Note

nota1

Messineo, voce Contratto plurilaterale e contratto associativo, in Enc.dir., vol.X, 1962, p.140.
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nota2

In questo senso Ferri, Lezioni sul contratto, Bologna, 1975, p.179.
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nota3

Similmente Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.5.
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nota4

Santi Romano, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1951.
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nota5

Guglielmetti, I contratti normativi, Padova, 1969, paragrafo 24.
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nota6

Maiorca, cit., p.6.
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Bibliografia

  • FERRI, Lezioni sul contratto, Bologna, 1975
  • GUGLIELMETTI, I contratti normativi, Padova, 1969
  • MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, Milano, Enc.dir., X, 1962
  • SANTI ROMANO, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1951


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