Il negozio giuridico bilaterale per eccellenza è il
contratto, specie negoziale che ne costituisce il paradigma normativo, definito all'art.
1321 cod.civ. come l'accordo con il quale due o più parti costituiscono, regolano o estinguono tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Spesso si parla, quasi indifferentemente, quasi fossero termini sinonimici, di negozio bilaterale, di contratto, di accordo e di convenzione.
Il termine
contratto possiede una connotazione eminentemente patrimoniale, in esso svolgendosi per lo più i rapporti di indole commerciale e speculativa, in armonia rispetto alla definizione già esaminata di cui all'art.
1321 cod.civ.
nota1.
Agli altri atti negoziali bilaterali sprovvisti dell'elemento della patrimonialità, quali ad esempio quelli di indole familiare, non può sicuramente attagliarsi una definizione in chiave di contratto: essi pertanto vengono evocati semplicemente con la generica locuzione di
negozi giuridici bilaterali (es.: il matrimonio)
nota2. Quando invece la natura patrimoniale si trovasse commista a quella personale, come capita nelle convenzioni che disciplinano il regime patrimoniale della famiglia (separazione dei beni, comunione convenzionale, costituzione di fondo patrimoniale) parte della dottrina preferisce parlare di
convenzioni nota3.
In realtà questi termini talvolta vengono utilizzati promiscuamente per indicare fenomeni analoghi. Non può, in particolare, essere accolta l'opinione
nota4 secondo la quale mentre il
contratto consisterebbe nella manifestazione di intenti reciproci (sostanzialmente la funzione di scambio) invece l'
accordo sarebbe la risultante delle manifestazioni di più parti aventi lo stesse intento
nota5 . La categoria dei contratti plurilaterali che assumeremo in considerazione contempla soprattutto ipotesi in cui le parti siano accomunate da un intento unitario.
Note
nota1
nota1 Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.3.
top1nota2
nota2
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.213 e Del Giudice, Il matrimonio nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano, Milano, 1946, p.8.
top2nota3
nota3
Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano,1973, p.77.
top3nota4
nota4
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.204.
top4nota5
nota5
Così anche Santoro-Passarelli, cit., p.214.
top5Bibliografia
- DEL GIUDICE, Il matrimonio nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano, Milano, 1946
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt. dir civ e comm., I, 1973
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002