Natura giuridica della rappresentazione



Già il diritto romano conosceva il fenomeno in base al quale i discendenti del figlio premorto venivano alla successione per stirpi nella posizione del genitore, dividendosi la porzione a quest'ultimo spettante. Successivamente venne qualificata questa peculiare efficacia facendo riferimento alla nozione di rappresentanza. Gli effetti erano tuttavia limitati alla premorienza, non già all'indegnità ed alla rinunzia. E' chiaro che il riferimento alla rappresentanza non può che essere il frutto di una finzione: si reputa, in base ad una fictio juris, che il rappresentante possa venire alla successione in luogo del rappresentato, con questo identificandosi nota1. Fu proprio sulla scorta di questa finzione che l'istituto venne successivamente a riguardare anche le differenti ipotesi della rinunzia e dell'indegnità dell'ascendente. Non occorre comunque spendere parole per evidenziare come la rappresentazione, pur essendo assonante rispetto alla rappresentanza, cui storicamente può essere ricondotta, diverge in modo assoluto rispetto a quest'ultima quanto a schema di imputazione. Il fenomeno successorio, infatti, ha luogo in base alla situazione di diritto soggettivo incardinata direttamente in capo al rappresentante dalla legge, sia pure in considerazione del rapporto fra il de cuius ed il rappresentante. Per questo motivo v'è chi ha tentato di ricondurre l'istituto ad una sorta di strumento di conversione legale: la vocazione in favore del rappresentato verrebbe convertita nella vocazione in favore del rappresentante nota2. Anche questa locuzione non fa altro se non evocare il fenomeno in maniera alquanto atecnica. L'istituto della conversione infatti postula (cfr. l'art.1424 cod.civ. nonchè, in materia testamentaria, l'art.607 cod.civ. ) una radicale invalidità dell'atto che nella fattispecie non è dato di poter rinvenire nota3.

Premesse queste notazioni, è possibile interrogarsi sulla natura giuridica della rappresentazione, in riferimento al fenomeno successorio. Ci si è domandati, in particolare, se essa abbia a che fare con la vocazione ovvero con la delazione ereditaria. Nel primo senso si è espressa una parte della dottrina, che ha osservato che l'aspetto soggettivo della chiamata in favore del rappresentante ha modo di esplicarsi in via mediata, sulla scorta dell'impossibilità o della mancanza di volontà in ordine all'accettazione dell'eredità da parte del rappresentato nota4. E' tuttavia agevole replicare che la vocazione del rappresentante pare piuttosto riannodarsi autonomamente al modo di disporre della legge nota5. Per questi motivi, sembra rispondere maggiormente alla fisionomia dell'istituto una qualificazione in chiave di delazione indiretta nota6.

Come è stato osservato, infatti, il rappresentante viene alla successione in vece ed in luogo del rappresentato e relativamente ad un oggetto che si specifica in relazione alla chiamata che non si è potuta esplicare. Non conta, per quanto attiene al tema in esame, che l'operatività della delazione sia talvolta immediata ed altre volte posposta. Si pensi all'accertamento giudiziale dell'indegnità del chiamato, cui farebbe seguito la devoluzione dell'eredità al rappresentante. Una volta che quest'ultimo avesse accettato, gli effetti dell'acquisto ereditario retroagirebbero al tempo di apertura della successione.

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Note

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E' quanto viene espressamente a riferire il vigente codice civile francese qualificando per l'appunto la rappresentazione in chiave di finzione (ritiene si possa parlare di finzione anche Santoro Passarelli, Appunti sulle successioni legittime, in Riv.it.sc.giur., 1928, p.612). Da questo punto di vista tuttavia sono illuminanti le parole del Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1143, che hanno il pregio di chiarire semanticamente come il rappresentato sia il mero punto di riferimento per stabilire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la devoluzione della quota ereditaria ad altro soggetto che la acquisisce jure proprio, quale effetto del modo di disporre della legge.
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nota2

Nicolò, La vocazione ereditaria diretta ed indiretta, Messina, 1934, p.153.
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nota3

Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.266.
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nota4

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.66; Perego, La rappresentazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, Torino, 1982, p.98. Si potrebbe parlare di vocazione indiretta nel senso riferito dal Barbero, op.cit., p.1142: non già per designare una vocazione mediata, dal momento che la designazione soggettiva è operata dalla legge e non passa per il tramite di altro soggetto (tale il rappresentato), ma per significare che tra il de cuius e il successibile jure rapresentationis esiste la posizione astratta (non qualificabile come vocazione) di un'altra persona (il rappresentato), dal contenuto della quale si mutua il contenuto della delazione del rappresentante.
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nota5

Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.173. Nè pare vero che di una vocazione indiretta possa parlarsi in altre ipotesi, quali la trasmissione di cui all'art.479 cod.civ.. L'osservazione di chi ha reputato che in tal caso il trasmissario fruisca della vocazione del trasmittente (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.142) si fonda sull'esclusiva considerazione del fatto che costui debba essere capace e degno nei confronti del trasmittente e non già del de cuius, senza tuttavia tenere conto del fatto che la norma parla, significativamente, di trasmissibilità del diritto di accettare. Qualora potesse configurarsi trasmissione della mera vocazione sarebbe d'altronde ipotizzabile una duplicità di vocazioni in favore del trasmissario, come tale vocato sia in relazione al proprio dante causa diretto, sia con riferimento all'eredità devolutagli jure trasmissionis, ciò che deve essere ovviamente negato (cfr. Barbero, op.cit., p.1142).
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nota6

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.62; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.183 e Ionfrida, Un concetto da espungere dal diritto ereditario: la vocazione indiretta, in Foro it., 1956, vol. IV, p.121.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARIOTA-FERRARA, Successioni per causa di morte.Parte generale, Napoli, 1985
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • IONFRIDA, Un concetto da espungere dal diritto ereditario: la vocazione indiretta, Foro it., IV, 1956
  • NICOLO', La vocazione ereditaria diretta ed indiretta, Messina, 1934
  • PEREGO, La rappresentazione, Torino, Tratt. Dir. priv., dir. da Rescigno, 1982
  • SANTORO PASSARELLI, Appunti sulle successioni legittime, Roma, Riv. it. scienze giur., 1930

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