La fusione di società concreta un'ipotesi di successione universale con estinzione della società incorporata e contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici, della società incorporante. (Cass. Civ., Sez. I, n. 11059 del 19 maggio 2011)

La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504 bis c.c. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza sposa la teorica in base alla quale la fusione rappresenterebbe una vicenda estintiva rispetto all'ente oggetto di incorporazione. Ad essa si oppone la teoria modificativa, in base alla quale la fusione rappresenterebbe una vicenda che non farebbe venir meno alcuna delle entità coinvolte nel procedimento.

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