Limiti generali all'obbligo di prestare il ministero notarile



L'applicabilità del I comma dell'art. 27 l.n. , che impone al notaio l'obbligo di prestare il proprio ministero, si scontra con una serie di limiti normativi che non consentono al notaio, a fronte della richiesta della parte, di espletare la propria funzione. Il ministero notarile, come dichiarato dall'art. 27 l.n. e che si sostanzia nell'intervento del pubblico ufficiale in grado di creare certezza giuridica mediante la redazione di atti pubblici, deve essere negato nel caso si debba esercitare in violazione dei limiti di cui:

- all'art. 27, II comma, l.n. cioè con attività svolta dal notaio fuori dei propri limiti territoriali (ampliati per effetto della novellazione della predetta norma nonchè dell'art. 26 l.n. in esito all'emanazione dell’art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27);

- all'art. 28, n. 1,2 e 28 l.n. cioè in presenza della violazione di un divieto espresso; del superamento di un limite legale in materia di buon costume o ordine pubblico. Oppure ove intervengano in atto il suo coniuge, o parenti o affini entro i gradi indicati. O come terza ipotesi, se l'atto presenta un interesse per il notaio, il suo coniuge o per parenti o affini del pubblico ufficiale.

- all'art. 28 ultimo comma, in cui è ribadito che "il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositano presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti".

- all'art. 14 II comma R.D.L. 1666/1937, che integra con altri divieti la competenza territoriale del notaio, già stabilità dall'art. 26 l.n. (come novellato dall’art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012 già citato).

- all'art. 58 l.n., che elenca in maniera tassativa i casi di nullità dell'atto pubblico notarile, per vizio inerente la violazione di una norma posta dalla legge notarile stessa.

nonchè in tutti gli altri casi in cui, da fonti diverse, è formalmente fatto divieto al notaio di prestare il proprio ministero.

Tali limiti non possono essere liberamente valutabili dal notaio, il quale, in relazione ad essi, avrebbe solo la facoltà e non l'obbligo di astensione.

Sono, invece, da considerarsi a tutti gli effetti limiti invalicabili, cioè divieti assoluti che il pubblico ufficiale ha l'obbligo di rispettare, pena conseguenze disciplinari per lo stesso notaio, ed eventualmente sostanziali nei confronti dell'atto ricevuto.

In tutte le altre ipotesi in cui l'atto redatto dal notaio non infranga un divieto assoluto, a cui consegua la nullità dell'atto, ma vi sia una conseguenza diversa (annullabilità, inefficacia), l'intervento del notaio non può considerasi sicuramente vietato, ma dovrà svolgersi nel rispetto di alcuni passaggi sostanziali e formali che tutelino appieno la posizione delle parti.

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