Legittimazione attiva (azione intesa a far valere l'indegnità)



Secondo il prevalente parere, legittimati attivamente in ordine all'azione volta a far dichiarare l'indegnità (art.463 cod.civ. ) sarebbero soltanto i chiamati in subordine ed eventualmente i creditori di costoro, in via surrogatoria (art.2900 cod.civ. ) nota1. In buona sostanza, l'azione spetterebbe a coloro che possono subentrare in luogo dell'indegno, come i coeredi, i successibili jure rapresentationis ed i chiamati ulteriori (Cass. Civ. Sez. III, 6859/93 ) nota2. Quando non vi fosse testamento, si tratterebbe di tutti i successibili ex lege, venendo in considerazione un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra essi (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1443/2022 con la quale si chiarisce anche il rapporto tra procedimento civile ed eventuale prodromico giudizio penale).

Il rimedio non competerebbe a qualsiasi altro interessato per semplici motivi morali, difettando, nella fattispecie, l'interesse ad agire nota3. L'esclusione dalla successione dell'indegno in difetto di contestuale attribuzione del compendio ereditario ad altri sarebbe difficilmente giustificabile nota4. Potrebbe al riguardo prodursi l'effetto dell'eliminazione della delazione già operativa in favore dell'indegno e della susseguente vacanza ereditaria.

Da ultimo è il caso di sottolineare come all'indegno non spetti l'azione volta a far dichiarare l'indegnità di altro successibile (Cass. Civ. Sez. II, 3152/54 ).

Note

nota1

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 41; Salis, L'indegnità a succedere, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, p.928. Circa la possibilità di agire in via surrogatoria non v'è unanimità di opinioni: secondo il Salis, op.cit., p.940, la praticabilità di questo rimedio sarebbe subordinata alla manifestazione di volontà del successibile di voler acquisire l'eredità già accettata dall'indegno.
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nota2

Si ritiene che la causa d'indegnità possa essere fatta valere anche dal donatario, in via di eccezione, contro il legittimario che esperisca l'azione di riduzione, al fine di respingere la pretesa di costui (così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.90).
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nota3

Presuppongono un interesse di natura patrimoniale Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.173 e Moscati, L'indegnità, in Tratt.dir.priv., diretto, da Rescigno, Torino, 1997, p.98, dal momento che la pronuncia dell'indegnità produce oltre che l'esclusione di un soggetto dalla eredità anche il subentrare dell'attore nei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.
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nota4

Questo esito potrebbe scaturire dall'accoglimento della tesi minoritaria secondo la quale l'indegnità opera ipso jure, in maniera automatica, venendo a precludere la delazione in favore dell'indegno. Anche sotto questo profilo la detta impostazione teorica manifesta le proprie difficoltà costruttive.
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Bibliografia

  • AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • MOSCATI, L' indegnità a succedere, Torino, Tratt. di dir. priv. diretto da Rescigno, 1997
  • SALIS, L' indegnità a succedere, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957

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