Indegnità a succedere e litisconsorzio necessario dei successibili ex lege (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1443 del 18 gennaio 2022)

Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia esplora non soltanto il tema della necessaria partecipazione al procedimento inteso a stabilire l'eventuale indegnità a succedere del chiamato di tutti coloro che sono vocati ex lege, ma anche quello delle conseguenze del collegamento tra giudizio penale e giudizio civile. Quando infatti la definizione del procedimento penale si ponga come prodromica rispetto a quella del processo civile, non è sufficiente evocare la natura necessaria del litisconsorzio per addivenire alla sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, ogniqualvolta non abbia luogo una perfetto corrispondenza soggettiva tra i predetti giudizi (ovviamente nella veste di parti civili nel procedimento penale)

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