Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 30


PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.)

1. Il Piano operativo comunale (P.O.C.) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.
(Gli attuali periodi secondo e terzo così sostituiscono l’originario secondo periodo per effetto dell’art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
Il P.O.C. è predisposto in conformità alle previsioni del P.S.C. e non può modificarne i contenuti.)
In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:
a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;
b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;
c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.
(Gli attuali periodi secondo e terzo così sostituiscono l’originario secondo periodo per effetto dell’art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
Il P.O.C. è predisposto in conformità alle previsioni del P.S.C. e non può modificarne i contenuti.)
1-bis. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.
(Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati:
(Alinea così sostituito dall’art. 31, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
Il P.O.C. contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:)
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela;
(Lettera così modificata dall’art. 31, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
a-bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;
(Lettera aggiunta dall’art. 31, comma 1, lettera e), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti, con la possibilità di avvalersi a tal fine di quanto previsto dal comma 11 del presente articolo per eventuali spostamenti di edificabilità;
(Lettera così modificata dall’art. 31, comma 1, lettera f), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
e-bis) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato;
(Lettera aggiunta dall’art. 31, comma 1, lettera g), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
f-bis) una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.
(Lettera aggiunta dall’art. 31, comma 1, lettera h), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2-bis. Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.
(Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lettera i), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2-ter. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:
a) il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato.
(Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lettera i), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2-quater. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC può destinare gli immobili sedi di attività produttive industriali, dismessi o da dismettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell'art. A-22, comma 3, e dell'art. A-6-bis dell'Allegato, anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in altre aree idonee destinate all'edificazione con incentivi alla delocalizzazione.
(Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lettera i), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2-quinquies. Per gli ambiti di riqualificazione urbana il POC contiene la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati. Il POC deve comunque prevedere:
a) l'elenco delle unità immobiliari, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti al programma;
d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;
e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'articolo 18;
f) l'elenco delle proprietà che non partecipano alla realizzazione dell'intervento;
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici o normativi.
(Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lettera i), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il P.O.C. applica criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7.
4. Il P.O.C. programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del P.U.A., ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.
5. Il P.O.C. può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
6. Il P.O.C. disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonché la realizzazione di dotazioni, ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 dell'allegato.
7. Il P.O.C. si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.
8. Il P.O.C. può inoltre assumere il valore e gli effetti:
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
b) dei piani, pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
9. Le previsioni del P.O.C. relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del traffico (P.U.T.), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal P.S.C., il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, definiti dal P.S.C. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal P.S.C. nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. Per gli ambiti di riqualificazione, l'attività di cui al presente comma è svolta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 19 del 1998, assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione.
(Periodo aggiunto dall’art. 31, comma 1, lettera j), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
La deliberazione di approvazione del POC si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali.
(Periodo aggiunto dall’art. 31, comma 1, lettera j), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il P.O.C. può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del P.O.C. che assume il valore e gli effetti del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del P.O.C..
(Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 19 dicembre 2002, n. 37
Testo previgente:
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del P.O.C. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del P.O.C.)
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del P.O.C. o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al P.O.C., secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.
14. Attraverso il P.O.C. sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

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